Come operano le società estere in Italia?

Imprese non appartenenti alla comunità europea

Le società estere si dividono in imprese comunitarie (stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea) e imprese non appartenenti alla comunità europea. Per quanto riguarda queste ultime, per la costituzione societaria non è richiesta la residenza del soggetto in Italia. È tuttavia necessario verificare la sussistenza della condizione di reciprocità, cioè il principio per cui “lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione che il medesimo trattamento sia accordato al cittadino italiano nello stato d’origine dello straniero”. Tale condizione non viene accertata nel caso lo straniero sia già in possesso di permesso di soggiorno.

È stata inoltre definita una nuova categoria di visti per motivi di lavoro autonomo, ovvero quella indirizzata ai “cittadini stranieri per la costituzione di imprese start up innovative”, soggetta all’unico vincolo che, entro un anno dalla concessione del visto, il cittadino straniero deve diventare socio di capitali o ricoprire una carica amministrativa all’interno di start up innovative.

Italia Startup Visa e Italia Startup Hub

Il programma Startup Visa è uno strumento dedicato ad aspiranti imprenditori provenienti da paesi non UE che intendono ottenere un visto d’ingresso per lavoro autonomo per costituire una start up innovativa. Il cittadino extra-UE deve attestare di disporre di almeno €50.000 da impiegare nella nuova azienda, che possono derivare da risorse proprie e/o da finanziamenti di venture capital. Il programma Italia Startup Hub invece permette a cittadini stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia di convertire il proprio visto ordinario in un permesso di lavoro autonomo startup.

I canali attraverso i quali una società estera può operare in Italia sono:

  • Il cantiere

Il cantiere di una società estera in Italia comporta il rispetto della normativa in materia di distacco dei lavoratori, la nomina di un referente e degli altri adempimenti necessari per il corretto svolgimento dell’attività (ad esempio, la formulazione del Piano Operativo Sicurezza).

  • L’unità locale

L’unità locale rappresenta la sede fisica di una società estera sul territorio italiano senza profilo di stabile organizzazione: assume funzioni esclusivamente promozionali o logistiche, non ha personalità giuridica in Italia e non richiede nessun capitale minimo iniziale. L’unità locale svolge dunque un’attività ausiliaria a quella della società non residente, e può essere di diversi tipi: ufficio di rappresentanza, deposito/magazzino o impianto produttivo (senza vendita locale).

  • La sede secondaria, o branch

Una sede secondaria in Italia costituisce un’estensione sul territorio italiano della casa madre estera: svolge la sua attività d’impresa sul territorio italiano con pieni poteri di rappresentanza della società nei confronti di terzi. È caratterizzata dalla stabilità dell’insediamento e dalla rappresentanza stabile in Italia.

L’articolo 2508 del Codice civile prevede che “le società costituite all’estero siano altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l’esercizio dell’impresa e che la subordinano all’osservanza di particolari condizioni”, quali l’obbligo di tenuta delle scritture contabili (in lingua italiana e con valuta in Euro), la redazione del bilancio, la pubblicità degli atti societari e simili, nonché l’osservanza delle norme tributarie, delle norme in materia di responsabilità civile e di tutela dei consumatori.

La stabile organizzazione

Sotto il profilo fiscale, la branch è considerata una stabile organizzazione e dunque ha piena personalità fiscale in Italia. Di conseguenza, è soggetta alla tassazione del reddito nel nostro paese (per evitare la doppia imposizione fiscale si dovrà verificare l’esistenza della Convenzione contro la doppia imposizione tra l’Italia ed il Paese estero) e agli obblighi contabili e fiscali. Essa designa quindi una sede fissa di affari, per mezzo della quale l’impresa non residente esercita la sua attività sul territorio dello Stato.

La stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente e deve quindi redigere un proprio rendiconto economico e patrimoniale, non essendo ascrivibile ai ricavi e ai costi realizzati e sostenuti dall’impresa madre.

L’agente (la stabile organizzazione personale)

Una persona che agisce in uno Stato per conto di un’impresa di un altro stato può essere a sua volta considerata “stabile organizzazione” nel primo Stato, ma solo se dispone di poteri che le permettano di concludere contratti a nome dell’impresa. Dunque, per definirsi tale, una stabile organizzazione di tipo personale deve non essere indipendente, quindi svolgere meramente la funzione di intermediario, concludendo regolarmente contratti a nome della società.

  • La nuova società, o subsidiary

È sempre possibile per una società con sede in Europa costituire una società in Italia nella quale essere anche unico socio. Per società estere si rinvia alle osservazioni già fatte in merito alla condizione di reciprocità. La nuova società, denominata controllata, sarà un’entità completamente distinta dalla società madre, dotata di autonomia patrimoniale e giuridica, salve le specifiche norme relative alla direzione e coordinamento.