NewsTutto sulle società holding

2 Ottobre 2024

Le holding sono società che hanno come scopo principale detenere quote di altre società, in una dinamica chiamata «madre-figlia». Questo tipo di impostazione aziendale possiede diversi vantaggi amministrativi, fiscali e patrimoniali. Sebbene la responsabilità principale della holding è quella della gestione del patrimonio, esistono diversi tipi di holding che permettono una partecipazione maggiore all’attività operativa.

Le holding pure o finanziarie principalmente controllano e finanziano le società figlie; le holding miste o industriali svolgono anch’esse operazioni industriali o commerciali, e le holding di investimento acquisiscono partecipazioni con l’unico scopo dell’investimento finanziario (capital gains). Allo stesso tempo, queste tipologie principali di holding possono suddividersi in holding di famiglia, holding capogruppo (che esercitano un controllo dominante su tutte le società figlie), e holding gestorie (gestione di aziende interdipendenti tra di loro). Una holding può a sua volta controllare altre holding, chiamate appunto sub-holding.

Le holding possono costituirsi sotto diverse forme, ad esempio come società semplice, SRL e trust. La società semplice garantisce una gestione più flessibile e un regime fiscale agevolato rispetto alle altre due, che sono soggetti a maggiori obblighi burocratici e costi. Ci sono quattro modi per stabilire una holding come società semplice:

Costituire la holding prima di avviare l’attività imprenditoriale è la soluzione più semplice ma rara nella pratica, poiché molte società esistono già al momento della creazione della holding. Come seconda opzione, si possono cedere le quote delle società operative alla nuova holding, ma questa soluzione presenta problemi come la necessità di liquidità e la valutazione corretta delle quote. La cessione può avvenire al valore nominale o al valore di mercato, con quest’ultimo soggetto a imposte sulle plusvalenze. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate può considerare la rivalutazione e cessione come operazione abusiva. Come terza via, il conferimento è di solito preferito e permette di sfruttare il conferimento a realizzo controllato (art. 177 TUIR). Tuttavia, la normativa attuale esclude le società semplici dal beneficio del realizzo controllato, costringendo a considerare il conferimento ex articolo 9 TUIR, con eventuale riscatto delle plusvalenze. Infine, la donazione, esclusiva della società semplice, stablisce un regime fiscale simile a quello di un privato. Comporta un’imposta di 8%, ma la base imponibile sarebbe il patrimonio contabile, non il valore di mercato.

Sebbene la società semplice sia il modo più economico per costituire una holding, le opzioni di trust e SRL hanno altri vantaggi che non devono essere tascurati. Ad esempio, se le SRL godono del beneficio del conferimento a realizzo controllato, per i trust la cessione di partecipazioni non comporta rilevanza impositiva di nessun tipo. Riguardo le imposte sugli utili delle «società figlie», le SRL hanno un chiaro vantaggio, visto che solo il 5% degli utili formeranno il reddito della holding. Le società semplici, invece, prevedono la tassazione in capo ai soci «per trasparenza», ma con un prelievo che esaurisce il carico fiscale, mentre gli utili nei trust vanno tassati integralmente, scontando l’Ires del 24% se il trust è opaco oppure la tassazione progressiva Irpef se trasparente. Per quello che riguarda la rivalutazione delle partecipazioni in vista di una possibile cessione, questa possibilità appartiene anche ai trust (e senza essere soggetti agli Isa e alla disciplina delle società di comodo), ma non alle SRL. Infine, la protezione patrimoniale (e, consequentemente, il passaggio generazionale) ha la sua massima espressione nella forma del trust: una volta costituito il trust, il patrimonio diventa totalmente intocabbile di fronte ai creditori. Il Codice civile (Art. 2471) stabilisce, invece, la pignorabilità delle quote per la SRL, mentre sono impignorabili quelle della società semplice. Quest’ultima, però, corre il rischio di subire l’applicazione dell’articolo 2270 del Codice, che stabilisce la liquidazione della quota sotto richiesta del creditore in caso i beni del debitore non siano considerati «sufficienti».

In conclusione, il principale vantaggio delle holding in generale è l’aspetto patrimoniale, visto che gli asset della holding vengono separati dal rischio aziendale delle società operative, proteggendo il patrimonio da creditori e permettendo un miglior passaggio generazionale. Fiscalmente, la holding permette una tassazione agevolata su dividendi e plusvalenze (Participation excemption), e inoltre permette i finanziamenti infragruppo e l’IVA di gruppo, o consolidato fiscale.

Resta a responsabilità dell’imprenditore decidere la forma più conveniente per costituire la propria holding, considerando sia gli aspetti patrimoniali che quelli fiscali e amministrativi.

 

Autore: Luis Cabezas

Foto: Freepik

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